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Eredità: cosa sono i patti successori? Si possono fare?

I patti successori sono quei contratti o quei negozi unilaterali che hanno ad oggetto una successione non ancora aperta, ossia la successione di una persona non ancora deceduta.

Più precisamente, i patti successori possono essere di tre tipi:

  • Istitutivi. Con essi, il de cuius dispone della propria successione con un atto tra vivi;
  • Dispositivi. Con essi, il de cuius dispone dei diritti che lo stesso prevede di ricevere dalla successione mortis causa di un’altra persona;
  • Rinunziativi (o abdicativi). Con essi, un soggetto rinuncia ai diritti che gli potrebbero spettare da una successione non ancora aperta.

Nel nostro Ordinamento, però, questa tipologia di patti è considerata nulla, ai sensi dell’art. 458 c.c.

Tale scelta legislativa è stata posta a protezione del testatore (ossia la persona della cui successione si parla), al quale viene sempre riconosciuta la libertà di revocare o di modificare i propri atti di ultima volontà e, per tale motivo, è stato previsto che la successione a causa di morte possa avvenire soltanto per legge o per testamento e non possa mai essere regolata da un contratto.

È bene precisare anche che, oltre ai patti successori, sono altresì nulli gli atti esecutivi che seguono gli stessi. Così, il testamento redatto sulla base di un patto successorio può essere dichiarato nullo ex art. 626 c.c. Il testamento, quindi, verrebbe dichiarato nullo perché fondato su di un motivo illecito.

Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente confermato il proprio orientamento ed ha elencato le caratteristiche necessarie affinché un patto possa essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 458 c.c., statuendo che “Sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, così, sorgere un vincolo iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento. Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c., occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione; 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; 4) se l’assetto negoziale convenuto debba aver luogo mortis causa” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 32855 del 8 novembre 2022).

7 luglio 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo