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Calciomercato: il contratto di “prestito” del calciatore

Accanto alla possibilità di cessione a titolo definitivo del calciatore professionista da una società ad un’altra, le Norme Organizzative Interne Federali prevedono una ulteriore modalità di trasferimento del giocatore che si identifica per il fattore temporale in essa evidenziato, andando così ad indicare quella che è la cessione temporanea del contratto (nel gergo, nota come “prestito”).

Dal punto di vista sportivo, nelle intenzioni della società cedente, questo istituto può essere preso in considerazione per due motivazioni, totalmente contrapposte tra di loro:

  • la prima prevede di “prestare” le prestazioni di un ragazzo di prospettiva, magari proveniente dalle proprie “giovanili”, con l’intenzione di fargli conoscere il calcio dei professionisti e di far crescere la sua esperienza, così da averlo successivamente pronto per la propria “prima squadra”;
  • la seconda motivazione si basa sulla valutazione negativa, fatta a posteriori, di un professionista acquistato precedentemente e avente un contratto pluriennale e/o particolarmente oneroso; in questo caso, si “presta” il giocatore sperando in un suo rilancio, sportivo e di valutazione economica, per una futura cessione o, comunque, per avere un alleggerimento dei costi di gestione per quella stagione.

Pertanto, nel caso in cui un giocatore viene ceduto in “prestito”, il contratto di lavoro subordinato tra il professionista e la società cedente subisce un’estinzione temporanea e viene sostituito con un contratto nuovo e distinto tra lo stesso calciatore e la società acquirente, con la ripresa del precedente contratto di lavoro subordinato al termine del periodo di “prestito”.

L’istituto della cessione temporanea delle prestazioni sportive è specificamente regolamentato all’art 103 N.O.I.F., rubricato «Le cessioni temporanee di contratto», le cui caratteristiche principali sono:

  • i limiti temporali, minimi e massimi, di durata del contratto di prestito. Infatti, nel primo comma, è previsto che: 1) la durata minima è quella che intercorre tra due periodi di trasferimento (ci si riferisce al tempo che intercorre tra la “finestra” estiva del calciomercato e quella invernale, o viceversa); 2) la durata massima non può mai eccedere quella del contratto di lavoro subordinato, e non può mai essere superiore a due stagioni sportive
  • l’inserimento di clausole che prevedano un “premio di valorizzazione” a favore della società acquirente e un “premio di rendimento” a favore della società cedente (i citati premi vengono determinati con criteri analiticamente definiti e vengono erogati, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, tramite la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste);
  • il possibile inserimento del diritto di opzione a favore della società cessionaria per trasformare la cessione da temporanea in definitiva (vedi art. 103, comma II, N.O.I.F.);
  • il possibile contestuale inserimento di un diritto di “controopzione”, ossia un diritto di opzione a favore della società cedente, cosicché quest’ultima abbia la possibilità di riacquistare a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta (art. 103, comma 4-bis, N.O.I.F., introdotto nel 2022).

Per avere un diritto di opzione (e di controopzione) è necessario che:

  • il diritto di opzione e il corrispettivo convenuto per esercitare lo stesso devono essere inseriti nel contratto di cessione temporanea e non essere concordati successivamente alla conclusione del contratto di cessione temporanea delle prestazioni sportive;
  • la società cedente e il giocatore devono essere legati da un contratto la cui scadenza non sia anteriore al termine della stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
  • la società cessionaria e il calciatore devono sottoscrivere un contratto similare a quello appena riportato, ossia con una scadenza non anteriore al termine della stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.
  • il giocatore, nel contratto di “prestito”, deve fare espressa accettazione delle conseguenze derivanti dall’utilizzo o meno della clausola da parte della società cessionaria.

Il comma 3 bis dell’art. 103 N.O.I.F. prevede anche dei vincoli nei confronti delle società coinvolte, ossia: che l’obbligo di riscatto, come detto per il diritto di opzione, sia inserito all’interno del contratto con l’indicazione del corrispettivo convenuto; che il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto; che la società acquirente stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si esercita l’obbligo di riscatto.

Inoltre, vi è posto il limite dell’accettazione e sottoscrizione di tale obbligo da parte del giocatore professionista.

Per controllare che non vi sia un copioso ricorso a questo istituto e che non vengano formate squadre solo con calciatori tesserati a titolo temporaneo e, quindi, per incentivare l’acquisto “definitivo” di propri assets e per avere una maggiore stabilità nei rapporti tra società e calciatori, è previsto, al comma 5 dell’art 103, che le Leghe possano limitare il numero di giocatori così compravenduti da una società.

In più, alle Leghe è riconosciuta anche la possibilità di disciplinare i modi di utilizzo e i limiti di età di calciatori che vengono ceduti in “prestito”, al fine di dare la possibilità ai giovani talenti di fare esperienza in campionati dove la competizione è maggiore rispetto a quella presente nelle competizioni giovanili.

Alla società cessionaria è data anche la possibilità di risolvere il contratto, con la compilazione di un apposito modulo, da depositare presso la Lega di appartenenza della società in cui il giocatore rientra. In tale modulo deve esserci il consenso di tutte e tre le parti coinvolte nell’istituto della cessione temporanea delle prestazioni sportive, quindi di entrambe le società e del calciatore.

Infine, pur rispettando quanto stabilito nel comma 2 dell’art 95 N.O.I.F. (ossia i limiti di tesseramento), viene data la possibilità alla società che ha ricevuto in “prestito” un giocatore di poter effettuare a sua volta una cessione temporanea dello stesso, anche nella medesima finestra di mercato, prevedendo però l’espresso consenso della società originaria.

Qualora si verifichi questa situazione, le clausole di obbligo di riscatto a determinate condizioni e il diritto di opzione sono risolte di diritto; mentre i premi di rendimento e di valorizzazione che risultano nell’originario contratto di cessione temporanea sono come non apposti, salvo diversa pattuizione da parte delle società interessate.

Passando all’ambito internazionale, la F.I.F.A. configura l’istituto del prestito all’articolo 10 del proprio Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori. Nel primo comma del quale viene richiesta la forma scritta ad substantiam, per poi andare a parificare il prestito alla cessione definitiva. Al secondo comma, inoltre, è previsto, come unico limite, che la durata minima sia quella intercorrente tra due periodi di tesseramento, differenziandosi così da quanto stabilito dalle normative italiane che prevedono anche un termine massimo di due anni.

10 agosto2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo