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Calciomercato: in cosa consiste la compravendita dei calciatori?

Quello che comunemente viene chiamato “calciomercato” o “compravendita di calciatori”, altro non è che la cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista da una società sportiva ad un’altra.

Questo istituto risulta essere un punto di contatto tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale.

Tale tipo di contratto è da ricondurre all’istituto generale, previsto e disciplinato dagli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, che si verifica ogniqualvolta un soggetto (detto cedente) trasferisce la propria posizione a un terzo (detto cessionario), che lo sostituisce nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive.

L’istituto in questione è conosciuto, appunto, come “cessione del contratto” ed è al centro di diverse discussioni in seno alla dottrina: da una parte si dibatte su come lo stesso debba essere concepito; dall’altra, si discute se tale contratto sia bilaterale o trilaterale.

Senza addentrarsi nelle discussioni dottrinali e rimanendo nel caso specifico della contrattualistica calcistica, la “cessione dello sportivo professionista” costituisce una specie del genere “cessione del contratto di lavoro subordinato”, in quanto l’art 3, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recita: «la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge».

Il successivo art. 5, denominato «Cessione di contratto», stabilisce:

  • al comma 1, la possibilità, per le parti contraenti, di apporre un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, e l’opportunità di una successione del contratto a termine;
  • al comma 2, la cessione del contratto prima della scadenza, demandando alle federazioni sportive nazionali il potere di fissarne le modalità e ponendo la sola condizione del consenso dell’altra parte.

Inoltre, per essere ancora più precisi con riguardo all’ambito calcistico, il puntuale riferimento alla cessione del calciatore professionista lo troviamo agli articoli 95 e 102 delle N.O.I.F., ossia delle “Norme Organizzative Interne Federali” della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), rubricati, rispettivamente: «Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto» e «Le cessioni di contratto».

26 luglio 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo

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