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Calciomercato: la diatriba sull’interpretazione della cessione delle prestazioni sportive dei calciatori

Nel corso degli anni è sorta, sia in dottrina che in giurisprudenza, una diattriba a proposito del ricondurre, o meno, l’istituto di cui è parola in ambito calcistico alla più generale «cessione del contratto» ex art 1406 c.c.

Un primo orientamento, sostenuto principalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza antecedente all’emanazione della legge n. 91/1981, riteneva che il trasferimento dei calciatori professionisti non potesse essere ricondotto alla «cessione del contratto», come definita dall’art. 1406 del Codice Civile. A sostegno di tale tesi si può portare la posizione espressa dal Tribunale di Milano, il 10 marzo 1955, con cui affermava che la società acquirente non subentrava nel rapporto contrattuale con il calciatore, in quanto presupponeva il rimanere in vita dell’originario contratto, mentre tra il calciatore e la società cessionaria veniva instaurato un nuovo e diverso rapporto, con contenuto potenzialmente anche differente rispetto a quanto previsto nel contratto che lo legava alla squadra precedente. Questo portava a ritenere che non vi fosse una cessione di contratto, ma una cessione di credito (ex art 1260 c.c.) e che la causa del corrispettivo versato fosse l’anticipata cessazione del contratto esistente.

Tuttavia, l’emanazione della legge n. 91/1981 fa da spartiacque e con sé porta anche una nuova concezione dell’istituto di cui qui è parola: infatti, sia nel comma 2 dell’art 5, legge n. 91/1981, sia nell’art 95 N.O.I.F., si fa uso della locuzione «cessione di contratto» e questo fa sì che la cessione del contratto di prestazione sportiva sia ricondotta a quanto stabilito dal legislatore all’art. 1406 c.c., dandole carattere di tipicità. Proprio seguendo questa linea si è venuto a formare il secondo orientamento di dottrina e giurisprudenza.

Diatriba, questa, che si è riaperta in ambito tributaristico con riferimento alla possibile natura imponibile delle eventuali plusvalenze.

Nella Risoluzione n. 213/E del 19 dicembre 2001, avente ad oggetto il «Trattamento IRAP delle plusvalenze realizzate dalle società calcistiche in sede di cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori», l’Agenzia delle entrate ha aderito al secondo orientamento descritto: la fattispecie va considerata come cessione di un contratto avente ad oggetto il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, diritto che è un bene immateriale strumentale ammortizzabile che può creare plusvalenze o minusvalenze che concorrono a formare la base imponibile.

28 luglio 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo