“Che contratto è?“
Il contratto
Ai sensi dell’art. 1321 c.c., il contratto viene definito come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
In questo modo, il Legislatore ha cercato di ricomprendere in un’unica definizione tutte le funzioni che il contratto può svolgere. Tuttavia, è sorto un contrasto interpretativo relativo all’effetto traslativo dei contratti che non sembrerebbe essere ricompreso nella definizione indicata nel Codice Civile, o almeno non viene graficamente espresso in essa.
La dottrina, per sopperire a questa possibile lacuna, ha ricompreso il citato effetto traslativo nella funzione di “regolare un rapporto giuridico patrimoniale”.
Inoltre, il contratto deve essere visto come una norma giuridica privata, ossia lo stesso risulta essere vincolante solo per le parti che lo hanno sottoscritto (art. 1372 c.c.) e, per questo motivo, il suo contenuto non ha il carattere della generalità.
Le parti coinvolte nella sottoscrizione del contratto possono concludere uno dei c.d. “contratti tipici”, ma hanno anche la facoltà di stipulare dei contratti atipici ai sensi dell’art. 1322 c.c.
In ogni caso, il contratto dovrà necessariamente avere i seguenti requisiti essenziali a pena di nullità, secondo il disposto dell’art. 1325 c.c.:
- l’accordo delle parti, ossia la manifestazione della volontà a concluderlo;
- la causa, ossia la funzione economico-sociale del contratto che non può essere contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;
- l’oggetto, ossia l’elemento essenziale del contratto che deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile;
- la forma, nei casi in cui è prescritta dalla legge come essenziale
6 ottobre 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo