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Che contratto è?

Il contratto di compravendita

Secondo il disposto dell’art. 1470 c.c., il contratto di vendita può avere ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa – sia essa mobile o immobile – ovvero il trasferimento o la costituzione di un altro diritto in cambio del pagamento di un determinato corrispettivo.

In sostanza, la vendita è un contratto a titolo oneroso: con esso si attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di danaro, detta prezzo.

La compravendita risulta essere disciplinata dagli articoli che vanno dal 1470 al 1547 del Codice Civile.

Tale contratto è:

  • bilaterale, ossia vede coinvolte due parti necessarie: il venditore e il compratore;
  • consensuale o ad effetti reali, ossia si perfeziona con il mero consenso manifestato dalle parti, ai sensi dell’art. 1376 c.c.;
  • traslativo, ossia si attua il trasferimento della proprietà del bene o di un diritto ovvero la costituzione di un diritto.

La causa di questo contratto consiste nello scambio tra un diritto ed una somma di danaro.

Sotto il profilo della forma, invece, il Legislatore per il contratto di compravendita non richiede – in generale – dei particolari obblighi. Tuttavia, sono state previste delle particolari eccezioni con riferimento ai beni oggetto del contratto.

Così, se la compravendita riguarda un bene immobile, il contratto dovrà necessariamente avere la forma scritta.

Come già detto, si diventa proprietari di ciò che si è comperato al momento stesso in cui si perfeziona il contratto, per effetto dell’accordo tra le parti.

Tuttavia, se la consegna della cosa è differita nel tempo, al compratore viene consegnata cosa che è già sua secondo i principi consensualistico e contrattualistico.

20 ottobre 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo