“Che contratto è?“
Il contratto di permuta
L’art. 1552 definisce la permuta come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
La permuta, quindi, si differenzia dalla compravendita in quanto quest’ultima prevede che una delle due prestazioni debba avere ad oggetto soltanto il denaro, mentre la prima prevede lo scambio tra beni o tra diritti.
Vi è, però, il caso particolare in cui nel contratto di permuta le parti prevedono anche un conguaglio a favore di una delle due, di fatto creando dei dubbi interpretativi circa la classificazione del contratto.
Sul punto, la giurisprudenza, inizialmente, sembrava orientata a mantenere i contratti traslativi di cose con il pagamento di un conguaglio nell’ambito della permuta (ex multis Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 13 del 10 gennaio 1990); ma un secondo e più recente orientamento, ha ritenuto, invece, che vi debba essere, di volta in volta, una specifica interpretazione del contratto, e in particolare della volontà delle parti, per stabilire se il citato contratto rientri nella fattispecie della permuta ovvero in quello della vendita unita ad un contratto di appalto (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 9088 del 16 aprile 2007).
Tornando all’analisi del contratto oggetto del presente articolo, si evidenza che anche la permuta può avere efficacia meramente obbligatoria allorquando l’effetto traslativo è differito e dipendente da ulteriori e diversi eventi e non dipende dal solo consenso delle parti. Più precisamente si può parlare di:
- permuta di cosa futura, quando lo scambio soggiace alla venuta ad esistenza della cosa oggetto del contratto;
- permuta di cosa altrui, quando lo scambio soggiace all’acquisto della cosa da parte di uno dei permutanti.
Vista l’affinità sostanziale con la compravendita, nel caso del contatto di permuta si applicano le norme stabilite dal Legislatore per la vendita di beni, laddove compatibili ai sensi dell’art. 1555 c.c.
Nel caso di evizione di un permutante (ossia nel caso di perdita del bene o del diritto a causa della preesistenza di un diritto di un terzo), quest’ultimo ha la facoltà di scegliere tra:
- la richiesta di restituzione della cosa data in permuta;
- il valore della cosa evitta.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 1553 c.c., è fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Si precisa, però, che, nel caso di evizione bilaterale, rimane precluso ai permutanti la possibilità di riavere la cosa data oggetto di evizione e, pertanto, agli stessi è riconosciuta soltanto la possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno in denaro.
26 ottobre 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo