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Eredità: In cosa consiste il procedimento successorio?

Il procedimento che conduce all’acquisto (o alla rinunzia) dell’eredità, detto procedimento successorio, consta di tre distinte fasi:

  • l’apertura della successione che, ai sensi dell’art. 456 c.c., si verifica al momento della morte del de cuius nel luogo dell’ultimo domicilio; per quanto qui interesse, l’evento morte si verifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo oppure nell’ipotesi di morte presunta, la quale viene accertata e stabilita dalla relativa sentenza dichiarativa;
  • la vocazione, che indica la designazione di coloro che dovranno succedere al defunto, cioè i successibili (aspetto soggettivo);
  • la delazione, che indica l’offerta del patrimonio ereditario (aspetto oggettivo) ad un soggetto, che può accettarlo o rinunziarvi (art. 457 c.c.).

Solamente dopo il verificarsi di questi tre passaggi vi è la possibilità per il delato soltanto (e non per il chiamato all’eredità) di accettare (e conseguentemente acquistare) o di rinunciare all’eredità.

Al delato, inoltre, spettano anche i poteri previsti ex art. 460 c.c., ossia:

  • esercitare azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
  • svolgere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea;
  • farsi autorizzare dal Giudice delle successioni alla vendita dei beni che non si possono conservare.

È da precisare, poi, che vi può essere un’accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato all’eredità compie uno o più atti che possono essere fatti solamente come erede o che fanno presumere la sua volontà di accettare l’eredità (per esempio la concessione d’ipoteca su uno degli immobili compresi nell’eredità – Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 5569 del 1° marzo 2021).

15 settembre 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo