La tutela giuridica della malattia celiaca – parte 1: Le norme
La malattia celiaca è definita come una malattia cronica che prevede – quale unico rimedio per evitare che il paziente possa stare male – quello di seguire una dieta senza glutine, ossia una dieta che elimini dalla nutrizione della persona soggetta alla malattia tutti quegli alimenti che possono contenere il glutine (frumento, farro, orzo, etc.).
In virtù di tale peculiarità, il Legislatore italiano ha previsto – sin dagli anni ottanta – l’erogabilità gratuita dei prodotti senza glutine (quale Livello Essenziale di Assistenza – LEA), il tutto ovviamente entro specifici limiti di spesa che vengono fissati direttamente dallo stesso Legislatore sulla base di particolari parametri che si basano sul fabbisogno giornaliero medio della persona (è stato stimato che il quantitativo giornaliero di carboidrati senza glutine che devono essere assunti dall’individuo ammonta al 35% del fabbisogno energetico totale).
La malattia celiaca, sulla base della normativa nazionale e regionale (vedi Delibera Regione Veneto n. 2712 del 29 dicembre 2014), può essere riscontrata grazie ad alcune specifiche analisi, ossia: ricerca degli anticorpi anti tTG, IgA e IgG, test genetico HLA, endoscopia digestiva.
A seguito del riscontro della patologia nel paziente, quest’ultimo viene affiancato da un dietista che possa occuparsi dell’educazione alimentare dello stesso e accompagnarlo nel passaggio – che può avere ricadute importanti e sottostimate a livello psicologico – da un’alimentazione con glutine ad una senza glutine.
Fatta tale premessa necessaria per comprendere adeguatamente in cosa consiste la celiachia, risulta necessario approfondire la materia da un punto di vista prettamente giuridico in considerazione delle peculiarità che la stessa offre, tenuto conto che essa è regolata dalla legislazione nazionale unitamente a quella regionale ed ai regolamenti comunitari.
Infatti, la gestione degli alimenti senza glutine e della loro erogabilità risulta rientrare sia nel settore alimentare (per evidenti motivi si tratta di prodotti edibili) che nel settore sanitario (si sta pur sempre parlando di una malattia cronica).
A tal proposito corre l’obbligo di precisare che:
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- sotto il profilo strettamente alimentare, la materia è regolata principalmente dalla normativa comunitaria;
- sotto il profilo sanitario, la materia è regolata dalla legislazione nazionale unitamente alla legislazione regionale e/o delle province autonome in quanto materia concorrente.
Pertanto, con particolare riferimento al territorio appartenente alla Regione Veneto, l’ambito inerente agli alimenti ed alla malattia celiaca è regolato da:
– il Regolamento UE 1169/2011, modificato e integrato dal successivo Regolamento UE 1155/2013 – relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori (etichettatura etc);
– il Regolamento UE 828/2014 – relativo all’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine;
– la Legge n. 123 del 4 luglio 2005 – Legge Quadro per la protezione dei soggetti malati di celiachia;
– i decreti inerenti ai limiti massimi di spesa – oggi in vigore il Decreto 10 agosto 2018 del Ministero della Salute;
– i decreti inerenti all’assistenza sanitaria integrativa – oggi in vigore il Decreto 17 maggio 2016 del Ministero della Salute;
– le delibere regionali (o provinciali nel caso delle province autonome) – oggi in vigore le Deliberazioni n. 428 del 6 aprile 2017 e n. n. 1522 del 25.9.2017 della Giunta Regionale Veneto.
Da ultimo, grazie alla Deliberazione n. 464 del 13.04.2021, è intervenuta una rilevante modifica (rectius un aggiornamento) nelle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine alle persone celiache all’interno del territorio della Regione Veneto in quanto vi è stata la dematerializzazione dei buoni cartacei, divenuti in tal modo digitali.
Tale decisione della Giunta Regionale è volta a garantire una semplificazione del servizio offerto al cittadino.
I suddetti buoni “celiachia” possono essere utilizzati dagli aventi diritto in tutti gli esercizi commerciali e/o farmacie che sono stati autorizzati alla dispensazione dei prodotti senza glutine con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale
11 Marzo 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo
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