Responsabilità extracontrattuale: cosa succede se dovesse cadere il tetto di una casa?
Innanzitutto, è necessario precisare che il Legislatore ha previsto una responsabilità in capo al proprietario dell’edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina, secondo il disposto dell’art. 2053 c.c.
Il proprietario, però, può dimostrare di essere esente da responsabilità attraverso una gravosa prova per cui il crollo non è dovuto ad un difetto di manutenzione ovvero a vizi di costruzione. Inoltre, seppur non previsto direttamente dalla norma, vi è anche la possibilità – come in tutti i casi di responsabilità extracontrattuale – di provare il caso fortuito, ossia la sussistenza di un evento che sia:
- Naturale;
- Del tutto indipendente dalla volontà umana;
- Straordinario;
- In alcun modo prevedibile.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha così statuito: “La responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell’edificio sussiste, ai sensi dell’art. 2053 c.c., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; essa integra un’ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l’applicazione dell’art. 2051 c.c., per il principio di specialità, e può essere esclusa ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell’esonero dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. E inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell’immobile o di parte di esso” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 19975 del 14 ottobre 2005).
Il principio previsto all’art. 2053 c.c. dal Legislatore è applicabile anche agli edifici già in rovina, laddove il nuovo crollo possa comportare una modifica strutturale dell’edificio stesso, come può essere la caduta del tetto.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Incorre nel vizio di sussunzione il giudice di merito che, in ragione dell’inagibilità dell’immobile, escluda in ogni caso la configurabilità di un danno ai sensi dell’art. 2053 c.c. tenuto conto che la caduta del tetto dell’immobile – come nella specie – anche se fatiscente, costituisce una fattispecie di danno da rovina di edificio in quanto l’evento lascia il cespite esposto alle intemperie e, dunque, in una condizione diversa da quella precedente” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 36718 del 25 novembre 2021).
In conclusione, se sei proprietario di un immobile, cerca di prendertene sempre cura così da evitare che possano succedere spiacevoli inconvenienti.
23 giugno 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo