Responsabilità extracontrattuale: cosa succede se il cane morde una persona?
Molte persone sono in possesso di un animale domestico e, in particolare, di un cane.
Ma cosa succede se l’animale arreca danni ad una persona?
Innanzitutto, è necessario precisare che il Legislatore ha previsto una responsabilità in capo al proprietario dell’animale o di colui che se ne serve per i danni cagionati dall’animale. Infatti, ai sensi dell’art. 2052 c.c., “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Quindi, come in tutti i casi di responsabilità extracontrattuale, colui che richiede il risarcimento deve fornire la prova del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con l’animale, oltre alla dimostrazione del nesso di causalità tra l’evento dannoso stesso ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito.
Tuttavia, vi può essere il caso in cui l’evento dannoso sia causato dal c.d. “caso fortuito”, ossia da un evento che sia:
- Naturale;
- Del tutto indipendente dalla volontà umana;
- Straordinario;
- In alcun modo prevedibile.
Pertanto, il proprietario deve attuare tutte le precauzioni possibili affinché il proprio animale non arrechi dei danni alle altre persone. Così, ad esempio, nel caso del proprietario di cani, dovrà: tenerli al guinzaglio; mettere loro la museruola; controllare che gli stessi non scappino.
Tuttavia, va precisato che, in presenza del caso fortuito, la cui dimostrazione incombe sul proprietario dell’animale o su colui che se ne serve, si ha un’interruzione del nesso di causalità e non vi è l’obbligo di risarcimento del danno cagionato dall’animale.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all’art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un’amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l’invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l’animale fin da cucciolo)” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 10402 del 20 maggio 2016).
Il caso fortuito, quindi, può fondarsi anche su di un comportamento della vittima che, tuttavia, deve rivestire i caratteri dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità.
In conclusione, se sei proprietario o ti servi di un animale, prendi tutte le precauzioni possibili per evitare che lo stesso possa arrecare un danno a qualcuno. La prova del caso fortuito, in queste situazioni, è estremamente complicata!
18 maggio 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo