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Responsabilità medica: i rapporti tra Paziente e Struttura nel caso di scelta del medico

Il Paziente, nel caso in cui non abbia intenzione di avvalersi del S.S.N., ha la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per le cure.

In tal caso, sussiste un rapporto contrattuale tra il Medico scelto ed il Paziente e, quindi, in caso di responsabilità del Medico scelto, il Paziente potrà rivolgersi al suddetto Sanitario chiedendo il risarcimento (contrattuale) dei danni patiti. Tuttavia, la Struttura in cui il Medico scelto offre la propria opera che tipologia (giuridica) di rapporto avrà con il Paziente? In caso di responsabilità per malpractice del Medico scelto dal Paziente, la Struttura sanitaria sarà ritenuta anch’essa responsabile? Se si, a che titolo? Come si quantifica il quantum del risarcimento?

Queste sono le domande a cui cercheremo di rispondere oggi.

Dalla disamina della L. Gelli Bianco, entrata in vigore nell’aprile 2017, la struttura sanitaria deve in ogni caso rispondere degli eventuali episodi di malpractice riscontrati nei confronti dei paziente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1228 c.c., rilevando la tipica obbligazione in eligendo, che caratterizza il rapporto tra le Strutture sanitarie ed i medici di cui queste si avvalgono per l’esplicazione delle prestazioni mediche ad esse demandate, sia nel caso in cui si ravvisi un rapporto di subordinazione tra medici e Struttura, sia nel caso in cui i medici siano meri collaboratori esterni della Struttura sanitaria: la ratio è, infatti, tutelare la posizione del paziente che abbia subito una lesione della propria integrità psicofisica dopo essersi rivolto a una struttura ospedaliera, tanto in regime pubblicistico quanto in regime privatistico, tanto per aver averla contattata direttamente, quanto per esservi stato indirizzato da un professionista esterno che ivi presti la propria attività c.d. intra moenia.

Le Sezioni Unite della Cassazione sull’argomento hanno infatti concluso che “non assume, in particolare, più rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l’intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell’Ente (Cass. S.U. n. 577/2008).

Nel momento stesso in cui il paziente viene ricoverato presso la Struttura, sorge tra dette parti un vincolo contrattuale, dal quale deriva in capo all’Ente una responsabilità (contrattuale) per tutti i danni che dovessero essere cagionati al medesimo paziente durante l’espletamento della prestazione sanitaria. Quest’ultima, afferma la Cassazione a Sezioni Unite, “va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori” (Cass. S.U. n. 577/2008).

Precisato quanto sopra, si passa al vaglio delle modalità di calcolo del risarcimento: ribadito l’applicazione dei dettami della normativa in ambito di responsabilità sanitaria di cui al D.D.L 24/2017 cd. Gelli-Bianco, si evidenzia che, in base all’art. 7 della citata Legge, l’eventuale risarcimento del danno conseguente a medical malpractice dovrà essere calcolato ex artt. 138 e 139 C.d.A.

Orbene, alla luce di questo dettato normativo, è chiaro che la Legge riconduce il risarcimento dei danni conseguenti da responsabilità sanitaria all’applicazione del modello risarcitorio operante, attraverso gli artt. 138 e 139 cod. ass., in materia di sinistri stradali, ove è fissata la tabella per i danni cd. “micropermanenti” (ex L. 209/2005), mentre per i danni oltre tale percentuale si rimanda alla tabella redatta dall’Osservatorio del Tribunale di Milano ed applicata in tutto il territorio nazionale per volere della Cassazione.

Ne consegue come non sarà possibile applicare parametri liquidatori scollegati dalla menzionata disposizione normativa o che non tengano conto del dettato del Legislatore, come affermato dalla recente sentenza della S.C. Cassazione n. 28990/2019.

Attenzione, però, ai limiti di prescrizione del diritto al risarcimento per malpractice, che vedremo nel prossimo articolo.

Stay tuned!

13 luglio 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo