Sinistri stradali: danni da animali selvatici
Mentre si è alla guida succede spesso di essere incolonnati a causa di un sinistro stradale successo lungo la via e, spesso, ciò porta a valutare di chi sia la responsabilità nella causazione dello stesso.
Ti sei mai chiesto se c’è una responsabilità in capo a qualcuno o se si tratta di un mero caso fortuito il sinistro cagionato da un animale selvatico?
Come già accennato nel precedente articolo (vedi “Responsabilità extracontrattuale: cosa succede se il cane morde una persona?”), che il Legislatore ha previsto una responsabilità in capo al proprietario dell’animale o di colui che se ne serve per i danni cagionati dall’animale. Infatti, ai sensi dell’art. 2052 c.c., “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
È, però, necessario approfondire il caso particolare della fauna selvatica.
Infatti, all’art. 1, comma 1, della L. n. 157/1992 è previsto che “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato…”, mentre all’art. 1, comma 3, è stabilito che “Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti”.
Ne consegue che il proprietario in senso stretto della fauna selvatica è lo Stato, che si avvale di altri soggetti pubblici per la cura e la gestione della stessa. In particolare, visto il potere normativo riconosciuto alle Regioni, a queste spetta la legittimazione passiva per il risarcimento del danno cagionato (vedi anche la conferma della Suprema Corte “Ai sensi dell’art. 2052 c.c., i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A., in quanto il criterio di imputazione della responsabilità si basa non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale, inoltre, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, sono patrimonio indisponibile dello Stato e pertanto affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Pertanto, nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” – Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 35556 del 2 dicembre 2022).
Dopo aver appurato chi è il proprietario della fauna selvatica e chi il legittimato passivo in caso di sinistro, è doveroso ricordare che si tratta pur sempre di una responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, l’onere di provare che l’incidente è stato causato dall’animale spetta a colui che chiede il risarcimento.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno”. (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11107)
Alla luce di ciò, quando guidate su di una strada montana o che può essere invasa da un animale selvatico, prestate la massima attenzione. Infatti, è possibile ottenere il risarcimento soltanto nel caso in cui l’impatto sia stato inevitabile e si riesca a dimostrare che il sinistro sia stato causato dalla condotta dell’animale.
25 maggio 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo