Sinistri stradali: incidente in caso di pericolo immanente connesso alla struttura della strada
Mentre si è alla guida succede spesso di essere incolonnati a causa di un sinistro stradale avvenuto lungo la via e, spesso, ciò porta a valutare di chi sia la responsabilità nella causazione dello stesso.
Ti sei mai chiesto di chi sia la responsabilità nel caso in cui il sinistro sia causato da alcune insidie presenti sulla strada pubblica e riconducibili alla sua scarsa manutenzione?
Innanzitutto, è necessario precisare che il Legislatore ha previsto una responsabilità in capo al custode, il quale “è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2051 c.c.).
Colui che richiede il risarcimento, però, deve fornire la prova del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa oggetto di custodia, oltre alla dimostrazione del nesso di causalità tra l’evento dannoso stesso ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito.
In ogni caso, la Suprema Corte ha statuito che “L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2481 del 1 febbraio 2018).
Pertanto, nel caso di incidenti causati da un pericolo immanente (insidia e/o trabocchetto) connesso alla struttura della strada, vi è una presunzione di responsabilità in capo all’ente proprietario e/o custode. Tuttavia, in determinate circostanze (disattenzione del danneggiato, visibilità dell’insidia e/o trabocchetto, segnalazione dell’anomalia ecc.), potrà essere ravvisato un concorso causale ex art. 1227 c.c. in capo al conducente qualora quest’ultimo, con la sua condotta, abbia contribuito a cagionare l’evento dannoso o, comunque, non abbia tenuto un comportamento volto a diminuire i danni dallo stesso subiti.
20 aprile 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo