Sinistri stradali: incidente in caso di retromarcia
Mentre si è alla guida succede spesso di essere incolonnati a causa di un sinistro stradale successo lungo la via e, spesso, ciò porta a valutare di chi sia la responsabilità nella causazione dello stesso.
Ti sei mai chiesto di chi sia la responsabilità nel caso di sinistro causato dalla manovra in retromarcia di uno dei conducenti coinvolti?
Sul punto, il Legislatore ha previsto una precisa regola di condotta all’art. 154, comma 3 lett. C), Codice della Strada, secondo cui “i conducenti devono, … nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”. Essi, inoltre, devono “… a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Inoltre, sempre secondo quanto determinato dal Legislatore, vi è una presunzione di colpevolezza in capo a colui che attua la manovra di retromarcia, secondo quanto indicato graficamente nell’Allegato A (“Criteri di determinazione del grado di responsabilità”) del D.P.R. 254/2006 (rubricato “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private”).
Tuttavia, la questione merita un approfondimento poiché non è così pacifico che colui che realizza la manovra abbia il 100% della colpa.
La percentuale di colpevolezza, infatti, può essere diminuita (con conseguente diminuzione anche del risarcimento del danno) nel caso in cui il conducente del veicolo colpito non riesce a dimostrare di aver posto in essere manovre di emergenza volte ad evitare la collisione ovvero l’impossibilità di realizzarle per motivi a lui non attribuibili (non poteva essere eseguita la manovra in sicurezza, mancanza di spazio, velocità del veicolo in retromarcia, etc).
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7479 del 20 marzo 2020; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 654 del 15 gennaio 2021).
In conclusione, prestate estrema attenzione in caso di retromarcia!
Se dovete farla, assicuratevi di non creare alcun pericolo e date la precedenza alle auto che sopraggiungono da tergo. Se vedete che il veicolo davanti a voi la sta attuando, ponete in essere tutte le manovre di emergenza che in quel frangente possono essere realizzate al fine di evitare le collisioni.
04 maggio 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo