Sinistri stradali: incidente in caso di sportello aperto
Mentre si è alla guida succede spesso di essere incolonnati a causa di un sinistro stradale successo lungo la via e, spesso, ciò porta a valutare di chi sia la responsabilità nella causazione dello stesso.
Ti sei mai chiesto di chi sia la responsabilità nel caso di sinistro causato dallo sportello aperto?
Sul punto, il Legislatore ha previsto una precisa regola di condotta all’art. 157, comma 7, Codice della Strada, secondo cui “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”. Regola, questa, che si applica a qualsiasi soggetto presente sull’autoveicolo e non soltanto al conducente.
Ovviamente, anche nel sinistro causato dall’apertura dello sportello, andrà applicata la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., qualora non si riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno cagionato.
Anche se nel caso che qui interessa, tale prova risulterebbe una sorta di probatio diabolica.
Infatti, la Suprema Corte ha statuito che “In caso di danno provocato a un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un’autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello, senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, ex art. 2043 c.c., nonché quella del proprietario e del conducente dell’autovettura, per la presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c., atteso che, nell’ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l’imputabilità dell’unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8216 del 6 giugno 2002).
Tale responsabilità può comportare anche delle conseguenze penalmente rilevanti laddove, dal comportamento imprudente di colui che apre lo sportello improvvisamente, siano derivate lesioni personali o la morte della persona che stava sopraggiungendo.
A tal proposito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “L’apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza; ne deriva – nella fattispecie – un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell’incidente all’esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell’odierna ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità (confermata la responsabilità a titolo di omicidio colposo per la conducente di un veicolo che aveva aperto lo sportello della vettura senza accertarsi della presenza di altri soggetti, così provocando la caduta di un motociclista poi deceduto in seguito alle lesioni riportate)” (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 34925 del 9 marzo 2022).
Alla luce di ciò, prestate la massima attenzione nel momento in cui scendete dalla macchina ed aprite lo sportello.
28 aprile 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo