Sinistri stradali: la tutela del terzo trasportato
Mentre si è alla guida succede spesso di essere incolonnati a causa di un sinistro stradale successo lungo la via e, spesso, ciò porta a valutare di chi sia la responsabilità nella causazione dello stesso.
Ti sei mai chiesto quale sia la tutela di cui gode il terzo trasportato su un veicolo a motore (ossia il passeggero) che rimane vittima di un sinistro?
Il Legislatore ha previsto che il terzo trasportato possa agire direttamente si trovava al momento del fatto.
Tuttavia, il Codice delle Assicurazioni differenzia i soggetti a cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento con riferimento al numero di veicoli coinvolti nel sinistro (un solo veicolo oppure due veicoli o più). Infatti:
- Nel caso in cui sono coinvolti due o più veicoli, verrà applicato l’art. 141 Codice delle Assicurazioni che prevede la possibilità di rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo che stava trasportando la vittima, salvo che il sinistro non sia stato causato da caso fortuito, ossia da un evento imprevedibile o inevitabile e, comunque, non imputabile a nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- Nel caso in cui è coinvolto un solo veicolo, invece, verrà applicato l’art. 144 Codice delle Assicurazioni secondo cui il danneggiato (quindi non solamente terzo trasportato, ma anche pedone) può rivolgersi direttamente all’assicurazione del responsabile civile.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente statuito che “L’azione diretta prevista dall’art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cassazione civile sez. un., sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022).
In ogni caso, il terzo trasportato ha sempre diritto ad essere tutelato.
1° giugno 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo