Usucapione: in cosa consiste? Dopo quanto tempo si perfeziona?
L’usucapione è il mezzo attraverso il quale, per effetto del possesso protratto per un tempo determinato, si acquista la proprietà o altro diritto reale di godimento di una cosa e, dal punto di vista della natura giuridica, rientra tra i modi di acquisto a titolo originario dello specifico bene.
Elemento fondamentale per aversi usucapione è, quindi, il possesso di un bene che possa essere usucapito, ossia che non rientri nella categoria dei beni demaniali (i beni degli Enti Pubblici: Stato, Regioni, Province e Comuni).
Il soggetto interessato all’usucapione deve possedere il bene:
- In modo continuo, cioè il potere sulla cosa deve manifestarsi in modo ininterrotto;
- Senza che vi siano vizi quali la violenza o la clandestinità.
Inoltre, il possesso non deve essere la conseguenza di una concessione da parte di un amico o di un suo comportamento accondiscendente dovuto al rapporto intercorrente. Infatti, in tal caso, non vi sarebbe l’interruzione del legame tra il bene e l’effettivo proprietario che ne concede il possesso (rectius la detenzione) per spirito di liberalità.
Sotto l’aspetto puramente temporale, il Legislatore ha previsto che l’usucapione ordinaria si perfeziona con un possesso protratto ininterrottamente per vent’anni, secondo quanto previsto dall’art. 1158 c.c.
Tuttavia, sono stati previsti anche casi di usucapione abbreviata, che si che si può ottenere in presenza di tre ulteriori particolari requisiti che si aggiungono al possesso continuo e non viziato:
- la buona fede, ossia l’ignoranza di ledere l’altrui diritto con il proprio possesso al momento in cui viene acquistato il bene;
- un titolo idoneo, cioè un negozio valido ed astrattamente adatto a trasferire il diritto, ma inefficace perché realizzato da un soggetto diverso dall’effettivo titolare del diritto;
- la trascrizione del titolo.
Laddove sussistano anche queste ulteriori caratteristiche, i termini per usucapire si accorciano e il diritto si perfeziona:
- in dieci anni dalla data di trascrizione per i beni immobili (art. 1159 c.c.);
- in tre anni dalla data di trascrizione per i beni mobili registrati (art. 1162, co. 1, c.c.);
- in dieci anni per le universalità di mobili (art. 1160, co. 2, c.c.);
- in cinque anni dalla data di trascrizione per i fondi rustici (art. 1159 bis c.c.) [per i fondi rustici, l’usucapione tradizionale si perfezione in 15 anni].
Vi è, però, da evidenziare che il decorso del tempo per usucapire viene interrotto nel caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
30 giugno 2023 | Autore: Avv Daniele Segafredo